IUC (TARI-TASI-IMU) ANNO 2020

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IN BREVE…

 

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto l’istituzione della “nuova IMU”, derivante dalla fusione di IMU e TASI.

- il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; per quanto riguarda il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie Al, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso);

- resta l’esenzione sull’abitazione principale e sugli immobili assimilaticosì come le due scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

- a seguito dell’abrogazione della Tasi, l’intero tributo sarà a carico del proprietario, anche qualora l’immobile venga utilizzato da un soggetto diverso, in forza di un contratto di locazione o comodato;

l’aliquota base della nuova IMU, che comprenderà anche la TASI, sarà pari allo 0,86 per mille (8,6%), ed i Comuni, con delibera, potranno scegliere di aumentarla fino al 10,6% ovvero diminuirla, fino all’azzeramento;

- per l’abitazione principale di lusso, l’aliquota sarà pari allo 0,5%, con facoltà di aumento di un ulteriore 0,1% ovvero di riduzione e azzeramento; la Legge di Bilancio 2020 stabilisce che dal calcolo dell’imposta dovuta sulla casa di lusso e sulle relative pertinenze si detraggono un massimo di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è usato come abitazione principale;

 

Abitazioni principali di categoria da A2 ad A7 e relative pertinenze: sono esenti IMU. Pagano TARI (tassa rifiuti).

 

Abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9) e altri fabbricati: pagano IMU e TARI (tassa rifiuti).

 

Aree fabbricabili: pagano IMU.

 

TASI : Abrogata

 

 

IMU 2020
 

IL PAGAMENTO IMU È DOVUTO DAI PROPRIETARI DI SECONDE CASE E DI ALTRI FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE.
 
Restano esonerati dal pagamento i proprietari di abitazioni principali e relative pertinenze purché non siano classificate al catasto come case di lusso A1, A8 e A9.

 

TURISMO

Il Consiglio dei Ministri con il DL 34/2020, art. 177, ha previsto l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili che ospitano attività del settore  turismo, A CONDIZIONE CHE I POSSESSORI DEGLI STESSI SIANO ANCHE GESTORI DELLE ATTIVITÀ IVI SVOLTE:

  • alberghi e pensioni (categoria catastale D2);
  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
  • stabilimenti termali;
  • agriturismo;
  • villaggi turistici;
  • ostelli della gioventù;
  • rifugi di montagna;
  • colonie marine e montane;
  • affittacamere per brevi soggiorni;
  • case e appartamenti per vacanze;
  • bed & breakfast;
  • residence;
  • campeggi.

 

 

ALIQUOTE 2020

 

Categoria Immobile Aliquota
Abitazione principale (A l, A8, A9) 0,50%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
Fabbricati merce 0,10%
Terreni agricoli esenti
Immobili ad uso produttivo (D) 0,96%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti 0,96%

Detrazione da applicare all’abitazione principale e alle pertinenze (SOLO CATEGORIE  A/1, A/8 E A/9) € 200,00 -
 

TERRENI AGRICOLI: ESENTI 

 

SCADENZE

Acconto o unica soluzione   16 giugno 2020

Saldo                                      16 dicembre 2020

 

ALTRE INFORMAZIONI

IMU su immobili concessi in comodato gratuito.

La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
Per poter beneficiare della riduzione occorre che:

  • Il contratto sia registrato;
  • Il comodante deve essere proprietario di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario;
  • Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
Il MEF ha pubblicato la 
Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016 - Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative.
Nella circolare sono chiariti e spiegati i requisiti ed i dettagli di applicazione della riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato gratuito.
 

IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero
Dal 2020, con la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 -  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile posseduto da cittadini italiani residenti all’estero e titolari di pensione rilasciata dallo stato estero, ad abitazione principale.

Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.


 

 

COME SI CALCOLA L’IMU

E’ possibile calcolare l’imposta dovuta e stampare il modello F24 per il pagamento, inserendo le rendite catastali dei propri immobili.

All’interno del modulo per il calcolo è possibile calcolare il RAVVEDIMENTO OPEROSO per omesso/parziale versamento IMU.

In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di cuiall’allegato, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati suigiorni di effettivo ritardo.

Per ottenere il valore della rendita catastale andate al link dell'Agenzia del Territorio, inserite il vostro codice fiscale e i dati dell'immobile (sezione, foglio, particella e subalterno).

 

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SPORTELLO IMU

Il Comune non procederà all’invio a domicilio di modelli di pagamento in relazione all’IMU.

 

Si avvisa la gentile cittadinanza che il Comune di Porto Valtravaglia, per perseguire l’obiettivo di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti di cui all’art 1 commi 688 e 689 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, procederà a rendere disponibili i modelli di pagamento IMU preventivamente compilati, su richiesta dei contribuenti e previa presentazione di eventuale apposita documentazione.


Considerata l’attuale emergenza sanitaria, al fine di contenere il contagio da Covid- 19, l’ufficio tributi è a disposizione per il conteggio e la stampa del modello di pagamento IMU

SOLO SU APPUNTAMENTO


I contribuenti interessati al servizio potranno accedere all’Ufficio Comunale preposto SOLO SU APPUNTAMENTO da prenotare telefonicamente al n. 0332/543810  (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) o tramite mail all’indirizzo: boldrini@comune.portovaltravaglia.va.it.

 

CALCOLA L’IMU

Sul sito internet del Comune nella sezione dedicata all’IMU, è possibile calcolare l’imposta dovuta e stampare il modello F24 per il pagamento, inserendo le rendite catastali dei propri immobili.

 

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